Art. 33.
(Modifiche alla legge

31 maggio 1995, n. 218).

      1. Dopo l'articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 27-bis. - (Condizioni per stipulare un patto civile di solidarietà o un'unione civile). - 1. I requisiti per stipulare un patto civile di solidarietà o un'unione civile registrata altrimenti denominata, nonché le relative condizioni di validità, sono regolati dalla legge del luogo in cui il patto è stato concluso o dove l'unione è sorta».

      2. Dopo l'articolo 28 della legge 31 maggio 1995, 218, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Forma delle unioni diverse dal matrimonio). - 1. Il patto civile di solidarietà e l'unione civile registrata altrimenti denominata sono validi, in rapporto alla forma, se sono considerati tali dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento».

 

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      3. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile registrata). - 1. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da un patto civile di solidarietà o da un'unione civile registrata altrimenti denominata sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è sorta.
      2. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da un patto civile di solidarietà o da un'unione civile registrata altrimenti denominata, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
      3. In deroga al comma 1, sono altresì regolati dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata altrimenti denominata sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente di buona fede».

      4. Dopo l'articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 31-bis. - (Scioglimento del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata). - 1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata altrimenti denominata è regolato dalla legge nazionale comune delle parti stipulanti al momento della richiesta di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è sorta.
      2. Lo scioglimento, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è disciplinato dalla legge italiana».

      5. L'articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale

 

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e scioglimento del matrimonio e del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata). - 1. In materia di nullità, di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata altrimenti denominata, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti stipulanti è cittadino italiano, oppure se il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l'unione è stata ivi registrata».